Reverse Charge IVA: Quando si applica e Guida 2021

Quando parliamo di Reverse Charge IVA facciamo riferimento a un metodo di applicazione dell’IVA. Si tratta del mezzo per cui è possibile effettuare l’inversione dell’IVA sul destinatario invece che sul cedente di un bene o della prestazione. Il Reverse charge IVA, o in italiano inversione contabile dell’IVA, è un’attività in deroga alla comune normativa che riguarda l’Imposta sul Valore Aggiunto, che si può utilizzare per legge solo in specifici ambiti. In particolare questa norma è stata introdotta nel 2015, recependo direttive comunitarie volte ad evitare l’elusione del pagamento dell’IVA.

Si tratta in sostanza di spostare il pagamento dell’imposta dal venditore all’acquirente; questo può avvenire solo compilando in modo corretto la modulistica per la fatturazione, inserendo l’IVA solo in fase di contabilizzazione da parte dell’acquirente. Il venditore invece ometterà completamente tale imposta all’interno della fattura, indicando l’intenzione di assolverla tramite Reverse Charge.

Cos’è il Reverse Charge dell’IVA

Come abbiamo avuto modo di intendere, il Reverse Charge – o inversione contabile – è un metodo di applicazione dell’IVA. Questo metodo particolare ha la funzione di effettuare un’inversione contabile di un’imposta sul destinatario della cessione di un bene o servizio. Solitamente, quando si tratta di applicare l’IVA, un fornitore rilascia l’aliquota in fattura e addebita il pagamento a un cliente. Ma questo metodo è soggetto a eventuali evasioni fiscali.

Con il Reverse Charge, invece, in una transazione tra due soggetti a fini IVA, sarà il committente del servizio a pagare l’IVA in luogo del fornitore, registrando nel registro IVA una sorta di autofattura sia in quelle emesse che in quelle acquisite. L’applicazione dell’IVA con il Reverse Charge, dunque, fa ricadere gli obblighi IVA sul destinatario di un servizio e per applicarla è necessario che entrambi i soggetti siano passivi IVA di imposta.

Reverse Charge: quando si applica

L’inversione contabile – o Reverse Charge – è un particolare metodo di fatturazione utilizzabile soprattutto in ambiti in cui l’evasione fiscale era molto elevata e nei commerci, di beni o servizi, con l’estero. Per legge si può utilizzare il reverse charge IVA per specifiche operazioni commerciali, che coinvolgono la vendita e l’acquisto di:

  • immobili, nel caso in cui il cedente richieda l’uso di tale opportunità
  • oro e argento ad uso industriale
  • prestazioni da parte di subappaltatori in ambito edilizio. – oro o altri metalli preziosi per investimento
  • rottami e materiale da riciclare
  • gas e elettricità
  • pallet in legno
  • radiomobili
  • telefoni cellulari

Oltre a questo, come abbiamo detto, il reverse charge si può utilizzare quando il fornitore è residente in uno Stato estero, comunitario e non, in quanto l’IVA da applicare è quella dello Stato in cui risiede l’acquirente.

Reverse charge Guida 2021

Quando il fornitore di un bene risiede in uno Stato diverso da quello dell’acquirente è necessario che emetta una fattura con inversione contabile dell’IVA. Di fatto il venditore non applica l’IVA, perché sarebbe quella dello Stato in cui egli risiede, mentre è il destinatario del bene o del servizio a dover saldare tale imposta.
Nel caso in cui il fornitore risieda all’interno della Comunità Europea, la sua fattura non conterrà alcun addebito per quanto riguarda l’IVA, ma la dicitura “fattura emessa con reverse charge”.

All’arrivo della merce l’acquirente produrrà un’integrazione contenente l’aliquota IVA per il bene in oggetto, l’importo dell’imposta e il totale della fattura. Nel caso di un fornitore che risiede al di fuori della Comunità Europea, l’acquirente dovrà emettere autofattura, che sostituirà completamente quella ricevuta dal venditore.

Venditore italiano

Si tratta in questo caso di reverse charge interno, in quanto entrambi gli attori della prestazione risiedono nel nostro Paese. In questo caso è necessario che la fattura emessa dal venditore contenga la specifica dicitura: “operazione soggetta al reverse charge ex art. 17 DPR 633/1972”, omettendo interamente l’imposta.
L’acquirente emetterà, come nel caso di un venditore che risiede al di fuori della UE, un’autofattura, calcolando e inserendo l’IVA precedentemente omessa.

Il venditore contabilizzerà la fattura nel registro dei documenti emessi; l’acquirente invece registrerà la fattura sia tra quelle emesse, sia tra quelle ricevute, andando di fatto ad azzerare l’onere dell’imposta: l’IVA a credito e a debito si compensano completamente.

Il reverse charge e la fattura elettronica

L’introduzione recente della fatturazione elettronica ha ovviamente posto qualche questione per quanto riguarda l’utilizzo del reverse charge IVA. Per quanto riguarda il reverse charge estero è possibile che non si riceva, dal venditore residente o no all’interno della Comunità europea, la fattura elettronica; in questo caso l’acquirente, identificato come soggetto passivo, dovrà inviare telematicamente l’esterometro all’Agenzia delle entrate.
Questo entro l’ultimo giorno del mese successivo al ricevimento delle fatture dall’estero.

Nel caso di reverse charge interno il venditore deve utilizzare, nel corso della compilazione della fattura elettronica, il codice N6, che si riferisce espressamente all’intenzione di utilizzare il sistema di inversione contabile per gli adempimenti IVA.

Chi riceve tale fattura, quindi l’acquirente, dovrà emettere un’autofattura, in cui dovrà indicare tutti i dettagli IVA, a integrazione di quanto indicato nella fattura ricevuta. Trattandosi di un’autofattura l’invio tramite sistema di interscambio è del tutto facoltativo. Chi desidera trasmettere l’autofattura integrativa al sistema di interscambio dovrà indicare il codice TD01 ove è richiesto il tipo di documento. Per le autofatture non riguardanti il reverse charge infatti il codice da usare per il tipo di documento è TD20.

Reverse Charge: Cos’è l’esterometro

L’esterometro è un documento che ogni impresa coinvolta in attività con l’estero è obbligato a inviare all’agenzia delle entrate, a partire dal 30 aprile 2019. Il formato è quello usato anche per la fatturazione elettronica, quindi .xml e i dati da inviare, utilizzando il portale dell’Agenzia delle Entrate, alla sezione Fatture e Corrispettivi, sono molteplici e si devono indicare tutte le attività svolte nel mese antecedente a quello in corso. I dati da trasmettere sono:

  • data e numero del documento di vendita o di acquisto
  • dati del cedente o del cessionario
  • l’imponibile e l’IVA applicata, indicando anche il codice IVA riguardante la tipologia di operazione.

Per poter effettuare operazioni commerciali con aziende comunitarie è obbligatorio essere iscritti all’archivio VIES. Tale iscrizione si può richiedere direttamente all’avvio dell’attività di impresa, oppure utilizzando gli appositi servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi