Archivio storico – marzo 2020. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, noto come Decreto Cura Italia, introdusse misure straordinarie per famiglie, lavoratori e imprese durante la prima fase dell’emergenza COVID-19. Questa pagina descrive cosa era previsto allora, distinguendo sospensione degli adempimenti, sospensione di specifici versamenti e rinvio della riscossione. Non contiene scadenze applicabili nel 2026: le disposizioni furono convertite, integrate o prorogate da provvedimenti successivi.
Per consultare il testo storico di riferimento si può partire dalla Gazzetta Ufficiale, decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. I termini indicati negli articoli del decreto originale non vanno confusi con le proroghe emanate nei mesi seguenti.
La sospensione degli adempimenti fiscali non riguardava indistintamente tutti i pagamenti
L’articolo 62 prevedeva, nel suo impianto originario, la sospensione di determinati adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalle ritenute con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Per questi adempimenti il termine originario per la ripresa era il 30 giugno 2020, senza sanzioni, nel perimetro delle condizioni stabilite dalla norma. Non era quindi corretto affermare che qualunque adempimento o imposta fosse rinviato per chiunque al 31 maggio.
Un’altra disposizione dell’articolo 62 disciplinava la sospensione di alcuni versamenti – per esempio ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, IVA, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria – in presenza di specifici requisiti, fra cui il limite originario dei ricavi o compensi 2019 non superiori a 2 milioni di euro per determinate attività. Esistevano eccezioni territoriali e settoriali e norme speciali: non era un diritto automatico esteso a tutte le imprese o a tutte le imposte.
Il meccanismo iniziale prevedeva, per i versamenti effettivamente sospesi in base a quella disposizione, ripresa in unica soluzione o fino a cinque rate secondo i termini stabiliti dal testo dell’epoca; i provvedimenti successivi modificarono più volte la disciplina. Per ricostruire una scadenza concreta del 2020 è indispensabile considerare data, articolo, soggetto interessato e successive proroghe, non utilizzare il solo riepilogo di marzo.
Versamenti di marzo 2020, contribuenti e regimi particolari
Il decreto conteneva misure differenti. L’articolo 60 disponeva un breve rinvio, dal 16 al 20 marzo 2020, di determinati versamenti in scadenza il 16 marzo. L’articolo 61 era rivolto ad attività di settori specificamente individuati dalla legge; l’articolo 62 introduceva condizioni ulteriori per altre categorie di contribuenti. Le misure non erano tutte cumulabili o sovrapponibili, e il trattamento cambiava a seconda dei requisiti.
La possibilità per alcuni lavoratori autonomi con ricavi o compensi entro 400.000 euro di non subire determinate ritenute d’acconto sui compensi di un periodo circoscritto era una disciplina specifica, subordinata alle condizioni di legge e a un successivo versamento delle ritenute non operate. Non equivaleva a una cancellazione dell’imposta né a una sospensione generalizzata per ogni contribuente.
Cartelle e avvisi: la riscossione seguiva un calendario distinto
L’articolo 68 interveniva sulla riscossione: per le cartelle di pagamento e alcuni avvisi con scadenza nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 il primo termine di ripresa indicato era il 30 giugno 2020, con condizioni ed eccezioni specifiche. Si trattava di una misura diversa dalla sospensione degli adempimenti fiscali e dai versamenti correnti.
Lo riepiloga l’archivio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sul Decreto Cura Italia. Anche queste sospensioni furono poi oggetto di ulteriori interventi. Non se ne possono dedurre nuovi rinvii delle cartelle o delle dichiarazioni fiscali nel 2026.
Misure per lavoratori e imprese: importi e condizioni nel 2020
Il decreto conteneva anche interventi economici distinti dai rinvii fiscali, con requisiti specifici per accedere alle singole prestazioni:
- Indennità di marzo 2020: per alcune categorie di autonomi, professionisti, collaboratori e lavoratori di settori individuati dalla legge era prevista un’indennità una tantum pari a 600 euro, non 500 euro come indicato in una precedente versione di questo articolo. Le categorie ammesse e le esclusioni erano definite dalla normativa e dalle istruzioni INPS. Si veda il messaggio INPS n. 1464 del 2 aprile 2020.
- Credito d’imposta per botteghe e negozi: l’articolo 65 introduceva una misura riferita al 60% del canone di marzo 2020 per determinati immobili di categoria catastale C/1, nei limiti dei requisiti e delle esclusioni previste; non un rimborso generalizzato per tutti gli affitti commerciali.
- Sanificazione: l’articolo 64 introduceva un credito d’imposta per specifiche spese di sanificazione sostenute nel 2020, con tetti e modalità di attuazione. Non ogni spesa sostenuta da un’impresa era automaticamente rimborsabile.
- Premio ai dipendenti presenti al lavoro: l’articolo 63 prevedeva un premio di 100 euro per il mese di marzo 2020, da rapportare ai giorni di lavoro effettivamente prestati nella sede di lavoro, in presenza del requisito reddituale stabilito dalla norma. Non spettava indistintamente a tutti i lavoratori dipendenti.
- NASpI e altri sostegni: alcuni termini per le domande furono modificati in via emergenziale. Le condizioni e le scadenze dovevano essere lette nelle istruzioni degli enti competenti e negli aggiornamenti successivi.
Come usare oggi questo archivio del Decreto Cura Italia
Chi sta ricostruendo un versamento o una pratica del 2020 dovrebbe identificare l’esatto tributo o contributo, verificare il soggetto interessato, confrontare il testo normativo vigente alla scadenza e documentare le proroghe successive. Per compilazioni F24 attuali, usare le guide generali ai codici tributo solo come orientamento e verificare poi i dati ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.
Revisione editoriale del 12 ottobre 2026: ricostruzione storica della disciplina iniziale del 2020. Non è un calendario fiscale attuale e non sostituisce la consultazione dei testi di legge, dei provvedimenti successivi o l’assistenza di un professionista per posizioni riferite al 2020.
