Sospensione dei versamenti Marzo 2020: il nuovo decreto cura Italia

La Sospensione dei versamenti è prevista dal decreto cosiddetto “Cura Italia”, approvato dal Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana, in data 16 marzo 2020. Si tratta di misure straordinarie, approvate dal governo per limitare i danni alle imprese a causa del virus Covid-19, che da alcune settimane imperversa in Italia. Vediamo cosa contiene il decreto e quali sono i nuovi termini per il pagamento delle imposte e delle ritenute d’acconto.

La sospensione dei versamenti

Questa in effetti una delle principali voci contenute nel decreto “Cura Italia”. Di fatto tutti gli adempimenti fiscali, a partire dall’8 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020, sono completamente sospesi. I contribuenti potranno saldare quanto dovuto entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione, oppure in 5 rate di uguale importo, versando la prima entro il 31 maggio 2020.

I versamenti sono sospesi per quanto riguarda:

  • Ritenute d’acconto. (per ricavi o compensi inferiori ai 400.000 euro)
  • Contributi previdenziali.
  • Contributi assistenziali.
  • Premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico (per il periodo che va dal 23 febbraio al 31 maggio 2020).
  • Qualsiasi altro adempimento fiscale, tra cui il versamento dell’IVA periodico, previsto per il 16 marzo 2020 e nei mesi successivi, fino al 31 maggio 2020.

Tali vantaggi sono validi per tutte le aziende e partite IVA che hanno ottenuto, nel corso del 2019, ricavi inferiori ai 2 milioni di euro. Si tratta di un’ampia fetta delle imprese italiane, molte delle quali messe a dura prova dalla crisi Coronavirus. Per i grandi contribuenti, quindi chi ha dichiarato nel 2019 ricavi superiori ai 2 milioni di euro, ha tempo fino al 20 marzo per qualsiasi tipologia di adempimento e versamento fiscale.

sospensione dei versamenti

Come si configura la sospensione dei versamenti

Il decreto prevede che tali adempimenti e versamenti siano rimandati fino a maggio 2020. Ciò significa che i contribuenti hanno la possibilità di rinviare tali pagamenti, che dovranno però essere saldati entro il 31 maggio.

In alternativa è possibile suddividere quanto dovuto in 5 rate di pari importo, che possono essere pagare a partire da maggio. Questo senza dover considerare alcun tipo di sanzione o di interesse. Per ogni singolo pagamento è quindi necessario utilizzare lo specifico codice tributo, come se si trattasse del versamento originale, senza calcolare alcun tipo di sovrapprezzo.

Fermo restando poi che, qualora il contribuente non avesse alcun tipo di problema di liquidità, esiste la possibilità di versare quanto dovuto entro i termini previsti dalla legge. Il Capo dello Stato ha infatti invitato i contribuenti ad aiutare le casse dello Stato, ove non necessario.

Per i cittadini

Quanto appena descritto riguarda la sospensione dei versamenti per le partite IVA e per le aziende. Il decreto Cura Italia contiene però alcune indicazioni che riguardano tutti i cittadini. Stiamo parlando in particolare dello slittamento di qualsiasi tipologia di scadenza fiscale.
Sono infatti rimandate al 31 maggio le scadenze che riguardano le cartelle esattoriali o gli accertamenti esecutivi. Inoltre anche la dichiarazione dei redditi slitta in avanti di qualche mese: chi non ha ancora ricevuto la dichiarazione precompilata ha tempo fino al 30 giugno 2020 per presentarla, senza che sul pagamento gravi alcun tipo di sanzione, ammenda o interesse.

Anche in questo caso, chi non si trova in condizioni finanziarie precarie è invitato a seguire le normali procedure per la presentazione del modello Unico, in modo da non pesare in modo eccessivo sull’Erario.

Ulteriori misure per i lavoratori

Con il decreto Cura Italia sono state approvate anche ulteriori misure d’emergenza, volte a migliorare la situazione economica dei lavoratori e degli imprenditori. Le misure sono numerose, alcune dedicate solo ad alcuni settori.
Ad esempio è previsto un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione per tutti gli esercenti, riguardante il mese di marzo 2020 per edifici appartenenti alla categoria catastale C1. Di fatto questo permette a negozianti di ogni genere di ottenere un importante rimborso sul canone d’affitto mensile, in un periodo in cui l’emergenza ha costretto moltissimi negozi alla chiusura forzata.

Per contenere la diffusione del virus Covid-19 all’interno dei luoghi lavorativi il Governo ha suggerito la sanificazione degli ambienti; le spese sostenute dalle aziende coinvolte sono rimborsate per il 50%, fino a un massimo di 20.000 euro, sotto forma di credito di imposta.

I liberi professionisti, con una partita IVA già attiva in data 23 febbraio 2020, e i cosiddetti lavoratori Co.co.co non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali otterranno un’indennità pari a 500 euro, una tantum. La stessa misura è prevista per gli operai agricoli con contratto a tempo determinato e ai alvoratori dello spettacolo.

Slittano anche i termini di presentazione delle richieste della NasPi, passando da 68 a 128 giorni.

Tutti i lavoratori dipendenti che durante il mese di marzo 2020 sono stati costretti a recarsi al lavoro otterranno un premio una tantum di 100 euro, che non concorrono alla formazione del reddito. Tale premio è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore ai 40.000 euro annui e calcolato sul numero di giorni trascorsi in azienda nel corso di suddetto mese.

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