Partita IVA: il regime forfettario nel 2021
Il Regime forfettario è un particolare regime fiscale agevolato, offerto ad alcune tipologie di attività d’impresa. Le persone fisiche che intendono aderire a tale regime fiscale devono avere specifici requisiti, che restringono il campo d’azione. La nascita del regime forfettario è avvenuta infatti per favorire le PMI, le startup e i giovani che rientrano in specifici tetti di fatturazione. Per quanto riguarda il 2021 è bene ricordare che la legge di bilancio 2020 ha previsto alcune modifiche a tale regime fiscale.
Regime Forfettario: i requisiti
Il primo requisito è abbastanza semplice da comprendere: possono aderire al Regime dei forfettario solo le persone fisiche. Quindi non è un regime fiscale per grandi attività imprenditoriali, ma è concesso solo ai liberi professionisti e a chi possiede una ditta individuale.
Oltre a questo il regime forfettario, o forfetario, è destinato solo a chi:
- Ha ottenuto nell’anno precedente compensi e ricavi non superiori ai 65.000 euro.
- Ha sostenuto spese, per i dipendenti e per il lavoro accessorio, inferiori ai 20.000 euro.
Nel caso di un’impresa individuale che svolge diverse attività, con differenti codici ATECO, è necessario sommare tutti i compensi e i ricavi ricevuti per le stesse.
Se si tratta di una nuova attività, che è stata avviata l’anno precedente a quello in corso, per il tetto di ricavi e compensi si considerano i giorni effettivi. Nel senso che si divide la cifra massima di ricavi e compensi, pari a 65.000 euro, per i 365 giorni di un anno; quindi la si moltiplica per i giorni totali durante i quali l’attività imprenditoriale è stata attiva.
Per quanto riguarda le spese per lavori accessori e per i dipendenti di una nuova attività si ragiona su una somma presunta, che deve comunque essere inferiore ai 20.000 euro.
Esclusioni dal Regime Forfettario
Chiunque ottenga ricavi e compensi superiori ai 65.000 euro, o spenda cifre superiori ai 20.000 euro per dipendenti e lavoro accessorio non può rientrare nel regime forfettario. Chi ha già aderito in passato al Regime forfettario e si trova, nell’anno in corso, a sforare dai tetti sopra citati continuerà a rimanere in tale regime fiscale; dall’anno successivo però non potrà più farlo e rientrerà nel regime fiscale ordinario.
Vi sono poi ulteriori esclusioni. Non possono aderire al regime forfettario tutti coloro che:
- Aderiscono a regimi speciali ai fini IVA o ad altri regimi forfettari. Stiamo parlando di tutti coloro che operano all’interno di specifiche categorie, come avviene ad esempio per l’editoria, l’agricoltura o la vendita a domicilio.
- Non risultano residenti in Italia, in un qualsiasi Paese della Comunità Europea o all’interno di uno Stato che abbia aderito all’Accordo sullo spazio economico. Oltre a questo almeno il 75% del reddito complessivo ottenuto deve essere prodotto in Italia.
- Esercitano, come unica attività o come attività prevalente, la compravendita di fabbricati, di porzioni di fabbricato, di terreni o di mezzi di trasporto nuovi.
- Partecipano anche ad attività d’impresa ulteriori, oltre all’attività individuale. In qualità di soci, o di associati partecipanti, anche nel caso di attività familiari.
- Hanno avviato un’attività imprenditoriale personale che ha come attività principale quella svolta per precedenti datori di lavoro, che siano stati tali per le due annualità precedenti all’istituzione dell’impresa ora in atto. Sono esclusi da tale limitazione coloro che hanno svolto il tirocinio professionale previsto dalle vigenti leggi.
- Hanno percepito un reddito da lavoro dipendente superiore ai 30.000 euro; a meno che nell’anno precedente tale rapporto di lavoro sia stato interrotto.
Nel caso in cui rientri in uno qualsiasi dei precedenti casi di esclusione il contribuente non potrà, per l’anno successivo, rientrare all’interno del regime forfettario. Perché ciò avvenga quindi non è necessario rientrare in più motivi di esclusione.
Calcolo delle imposte con il Regime Forfettario
Chi ha la possibilità e decide di aderire al Regime Forfettario ottiene delle interessanti agevolazioni per quanto riguarda le imposte da pagare. In particolare invece di IRPEF, IRAP o IRES si applica la cosiddetta imposta sostitutiva.
Tale imposta è pari al:
- 15% nel caso di imprese individuali costituite da più di 5 anni.
- 5% per le imprese istituite da meno di 5 anni, le cosiddette startup.
Stiamo quindi parlando di un regime fiscale particolarmente favorevole, che non presenta scaglioni progressivi, come avviene invece per l’IRPEF.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva va applicata al reddito annuo lordo, senza poter detrarre spese di alcun genere. Si deve però prima considerare il coefficiente di redditività, che offre un sistema di calcolo forfettario dei guadagni.
Il Coefficiente di redditività
Per quanto riguarda la tassazione nel regime forfettario non è sufficiente conoscere il reddito annuo lordo di un imprenditore per calcolare l’imposta sostitutiva dovuta allo Stato. Il reddito lordo annuo va infatti moltiplicato per il coefficiente di redditività. Si tratta di una percentuale forfettaria, che considera il codice ATECO della singola attività per poter ottenere l’effettivo guadagno dell’imprenditore. In sostanza lo Stato presuppone che, fatto 100 il reddito loro di un soggetto, una precisa percentuale dello stesso sarà da detrarre come spese varie. Tale percentuale è prefissata dall’Agenzia delle Entrate ed è correlata al tipo di attività che si svolge.
Chi deve calcolare il reddito imponibile, su cui applicare l’aliquota per l’imposta sostitutiva può utilizzare specifiche tabelle, in cui si trovano i coefficienti di redditività.
Cerchiamo ora di fare un esempio pratico. Il Sig. Rossi ha una ditta individuale che si occupa di servizi finanziari, per tale categoria il coefficiente di redditività è del 78%. Questo significa che il 22% di quanto ricava è da considerare come spesa. Per cui, fatto 100 il ricavo totale annuo, l’effettivo imponibile è solo 78. Su 35.000 euro di ricavo annuo loro l’imponibile è di 27.300 euro.
Al totale del reddito imponibile è necessario sottrarre i contributi previdenziali, anche quelli degli eventuali dipendenti. Ponendo che si tratti di 5.000 euro annui, la cifra su cui calcolare l’imposta sostitutiva, per il Sig. Rossi, è pari a 22.300 euro.
Se l’impresa individuale del Sig. Rossi è attiva da meno di 5 anni l’imposta annua dovuta è pari a: 22.300×5%=1.115 euro
Nel caso in cui l’impresa sia invece attiva da più di 5 anni l’imposta tostitutiva sarà pari a: 22.300×15%=3.345 euro.
Il regime forfettario per le startup
Come abbiamo già evidenziato il Regime forfettario permette di ottenere un trattamento fiscale particolarmente favorevole, per tutte quelle imprese individuali che si mantengono all’interno di uno specifico panorama.
Tale regime è ancora più favorevole per le startup, ossia per le imprese individuali nate da meno di 5 anni.
Chiunque avvii una nuova attività imprenditoriale può sfruttare il Regime Forfettario solo se:
- Nei 3 anni precedenti all’avvio della nuova attività non ha esercitato “attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associativa o famigliare“.
- Non sta svolgendo un’attività che possa essere considerata come continuazione di una precedente attività lavorativa, anche di tipo dipendente. Questo a meno che la precedente attività non si potesse connotare come periodo di pratica obbligatoria. Un esempio pratico di tale situazione è quello dei praticanti avvocati.
- Se l’attività ora in atto è una mera prosecuzione di una precedente attività, la stessa non dovrà aver garantito compensi e ricavi superiori ai 65.000 euro.
La storia del Regime Forfettario
Anche se la legge di bilancio del 2020 ha modificato leggermente alcuni elementi che riguardano il Regime Forfettario, di fatto tale possibilità è disponibile in Italia dal 23 dicembre 2014. Si tratta di un regime che è andato a sostituire buona parte delle precedenti agevolazioni, come ad esempio il Regime dei minimi e trattamenti simili. In particolare il nuovo regime si differenzia dai precedenti in quanto presenta requisiti che riguardano essenzialmente i ricavi e i compensi. I precedenti regimi invece erano disponibili solo per soggetti con una specifica età: al superamento della stessa il contribuente doveva rientrare nel regime ordinario.
La nuova legislazione ha superato questo tipo di requisiti in quanto considerati incostituzionali, ma anche non più al passo con i tempi.