Conguaglio IMU 2021: entro il 28 febbraio

Il conguaglio IMU per l’anno 2020 si deve saldare entro il 28 febbraio 2021. Questa situazione si sta verificando a causa della pandemia da Coronavirus. Nel corso del 2019 è infatti entrata in vigore una legge che prevedeva l’accorpamento tra IMU e TASI, con la necessità per ogni Comune di adeguare le tariffe. A causa della pandemia, correlata al virus Sars-Cov 2 però lo Stato ha previsto per i Comuni uno slittamento per la data in cui avrebbero dovuto precisare le nuove tariffe. Visto che il 28 febbraio è una domenica, il termine ultimo per saldare il conguaglio IMU slitta a lunedì 1° marzo 2021.

Perché il conguaglio IMU

La questione è semplice, non tutti i comuni sono stati in grado, nel corso del 2020, di precisare le nuove tariffe corrispondenti alla cosiddetta nuova IMU. Già da vari anni in Italia si parla di accorpare le diverse imposte sugli immobili, tale questione doveva risolversi nel corso del 2020. Cosa che in realtà non è avvenuta, a causa del Coronavirus. Molti Comuni hanno rimandato la decisione sulle nuove aliquote IMU, che accorpano questa tassa alla TASI, ormai non più in essere.
In prima battuta lo Stato aveva dato tempo ai Comuni fino al saldo di dicembre per decidere l’aliquota della nuova IMU. La seconda ondata del virus ha però rimandato ulteriormente la faccenda, fino ad oggi.
All’atto pratico la situazione è però abbastanza variegata; alcuni Comuni hanno modificato le aliquote per tempo, quindi i cittadini hanno già saldato la nuova IMU con le tariffe corrette al 16 dicembre 2020. Altri Comuni invece non hanno effettuato alcuna modifica e altri ancora hanno modificato le tariffe solo nel corso di gennaio 2021.
Proprio il 28 febbraio 2021 è il termine ultimo per versare il conguaglio, per l’anno 2020.

conguaglio IMU

Chi deve pagare il conguaglio IMU 2020

In pratica la situazione non è univoca: a seconda del Comune in cui si vive è possibile che si debba pagare il conguaglio IMU oppure no.
Sostanzialmente è il singolo cittadino a diversi informare, anche se alcune municipalità si sono peritate di avvisare i singoli contribuenti, al fine di aiutarli a saldare quanto dovuto entro i termini.
I Comuni che hanno deliberato le nuove aliquote IMU, comprendenti anche la vecchia TASI, entro il 25 novembre 2020, hanno già pagato l’intera somma dovuta, con la rata di dicembre 2020.
Coloro che invece possiedono un’abitazione per cui pagano l’IMU situata in un Comune che ha deliberato entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione delle nuove aliquote entro il 31 gennaio 2021, dovranno invece pagare il conguaglio.

Ricordiamo che a causa della Pandemia da Coronavirus, la prima rata dell’IMU del 2020 è stata calcolata secondo le aliquote già disponibili per il 2019. Nel caso in cui le nuove tariffe fossero inferiori rispetto a quelle del 2019, il contribuente potrà ottenere il rimborso della cifra pagata in eccesso.

Chi deve pagare l’IMU

Ricordiamo che non tutti i proprietari di un immobile hanno l’obbligo di pagare l’IMU. Questo rimane vero anche per la nuova IMU, l’imposta unica sugli immobili. Ad esempio tale imposta non è dovuta per la prima casa, quella di residenza della famiglia, e per le sue pertinenze. Conviene ricordare che ogni singola abitazione può avere associata una sola pertinenza per ogni classe catastale. Se si vuole fare un esempio pratico, chi ha un’abitazione in cui risiede con 3 garage, potrà ottenere lo stralcio dell’IMU solo su uno degli stessi. Per gli altri 2 garage pagherà l’IMU, come se fossero edifici aggiuntivi. Lo stesso avviene per posti auto, cantine, solai e altre pertinenze.

Deve pagare l’IMU quindi chi:

  • Possiede più di una pertinenza di medesima classe catastale nell’abitazione principale.
  • I proprietari di seconde, terze o quarte case.
  • I locatori di immobili in leasing.
  • Chi ha ottenuto l’assegnazione della casa coniugale, dopo un divorzio o una separazione. Ad eccezione dei casi in cui tale abitazione risulti come residenza principale del soggetto.
  • Coloro che possiedono immobili, terreni, anche se in usufrutto o a qualsiasi altro titolo.

Sono invece esenti gli immobili di specifiche classi catastali, se utilizzate come abitazione principale dalla famiglia.

  • A/2 abitazioni di tipo civile;
  • A/3 abitazione di tipo economico;
  • A/4 abitazioni di tipo popolare;
  • A/5 abitazioni di tipo ultra popolare;
  • A/6 abitazioni di tipo rurale;
  • A/7 abitazioni in villini.

Non è più possibile per una coppia stabilire l’abitazione personale in due differenti immobili; secondo le vigenti leggi moglie e marito devono condividere il tetto coniugale, quindi devono scegliere una singola abitazione come principale.
Le abitazioni principali che rientrano in classi catastali diverse da quelle sopra elencate sono soggette al pagamento dell’IMU.
Sono esenti dal pagamento dell’IMU, solo per il 2020, anche tutti gli immobili di proprietà di imprese che hanno subito un importante danno negli incassi a causa del coronavirus. I vari decreti volti a favorire l’imprenditorialità hanno infatti cancellato l’imposta per lo scorso anno, in tutti i casi in cui l’impresa non abbia ottenuto utili superiori al 33% di quelli del 2019.

Chi non deve pagare il conguaglio

Come abbiamo detto non tutti i Comuni italiani hanno indicato le nuove aliquote IMU al MEF entro il 31 dicembre 2020, quindi non tutti le hanno pubblicate entro il 31 gennaio 2021. Va da sé che la questione dipende essenzialmente dal luogo in cui è situato il singolo immobile di proprietà.

Quindi non deve pagare il conguaglio: il contribuente che vive in un Comune che ha decretato le nuove aliquote IMU entro il 25 novembre 2020, che quindi ha già pagato il saldo di dicembre considerando le nuove regole.
Ma non paga il conguaglio IMU anche chi vive in un Comune in cui le aliquote non sono state modificate nel corso del 2020.

Come si calcola il conguaglio

Fermo restando che il codice tributo IMU da utilizzare dipende dal tipo di immobile per cui si sta pagando il conguaglio, il calcolo da effettuare è abbastanza semplice.
Il contribuente può trovare le nuove aliquote IMU del Comune in cui è situato l’immobile sia sul sito del MEF, sia su quelle del suddetto Comune.
Dopo aver trovato l’aliquota si effettua il calcolo, moltiplicando la stessa per la rendita catastale, aggiornata con un aumento del 5%. Al totale risultate si sottrae la cifra già pagata a titolo IMU nel corso del 2020, nelle due rate di giugno e di dicembre, a titolo di acconto e di saldo. La cifra risultante va saldata entro il 1° marzo 2021.
Lo si fa utilizzando un classico modello F24, alla voce: IMU e tributi locali.
Importante anche utilizzare il corretto codice Comune, reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

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