Prestito vitalizio ipotecario: caratteristiche e modalità

Cosa è un prestito vitalizio ipotecario

Tra le varie forme di finanziamenti presenti su prestiti120mesi.com vi è il prestito vitalizio ipotecario. Rientra tra i prestiti ipotecari (che è un termine impropriamente usato come sinonimo di mutuo). Si tratta di un particolare credito concesso agli ultrasessantenni che siano titolari esclusivi di immobile oppure ne possiedano una quota di proprietà.

Questo finanziamento, a differenza degli altri, non prevede il pagamento di nessuna rata. Nato nel 1999 in Gran Bretagna si è rapidamente diffuso in tutto il mondo anglosassone, fino ad approdare nel 2005 anche nel nostro Paese.
Regolamentato dal Decreto Legge 203/2005 il prestito vitalizio ipotecario prevede l’erogazione di un finanziamento a medio o lungo termine effettuato da aziende, istituti di credito o intermediari finanziari destinato alle persone che abbiano già compiuto il sessantesimo anno di età.
Interessi e spese saranno poi capitalizzati annualmente si aggiungerannoal capitale erogato. A garanzia della restituzione l’ente erogante costituirà ipoteca legale di primo grado sui beni immobili residenziali posseduti dal soggetto che richiede il prestito.

Funzionamento del prestito vitalizio ipotecario

Il finanziamento è strutturato in maniera tale che il richiedente non debba restituire all’ente erogante neppure interessi e spese, che andranno ad aggiungersi al capitale erogato e continueranno a produrre interessi fino alla scadenza. Il capitale è generalmente concesso in misura compresa tra il 15% ed il 50% del valore dell’immobile concesso in ipoteca.
La percentuale varia a seconda della tipologia di immobile e dell’età del contraente. Il richiedente il prestito ha facoltà di recedere con rimborso anticipato dell’intero capitale comprensivo di interessi e spese.

In caso contrario la restituzione sarà a carico degli eredi, al momento del decesso del contraente. Se il prestito è cointestato a due coniugi ultrasessantenni il diritto alla restituzione avverrà al momento del decesso del coniuge più longevo. Talvolta il contratto può prevedere una clausola a tutela degli eredi, con cui viene stabilito che il rimborso non potrà superare il valore di realizzo dell’immobile.

Rimborso del prestito vitalizio ipotecario

Nel momento in cui il contraente o l’ultimo dei contraenti (in caso di prestito cointestato) viene a mancare, gli eredi hanno generalmente un anno di tempo per restituire il capitale erogato, maggiorato di interessi e spese. Se non vi sono eredi oppure questi ultimi non provvedono al rimborso integrale la banca o l’istituto finanziario erogatore potranno procedere alla vendita dell’immobile per recuperare il capitale erogato. Gli eredi potranno altresì procedere in maniera autonoma alla vendita dell’immobile e rimborsare il prestito con parte della somma ottenuta, oppure rimborsare l’intero importo con la loro liquidità e mantenere il possesso dell’immobile. La banca o l’istituto finanziario non potranno in alcun caso porre in vendita l’immobile prima della scadenza dei dodici mesi dal decesso dell’ultimo contraente.

prestito vitalizio

Vincoli per gli immobili concessi in garanzia

L’unità immobiliare concessa in garanzia per l’ottenimento di un prestito vitalizio ipotecario è soggetta a determinati vincoli.

Il proprietario non potrà:

  • concedere diritti reali a favore di terzi, che vadano a diminuire il valore dell’immobile,
  • apportare modifiche senza un preventivo accordo con il finanziatore
  • compiere omissioni nella cura e nella manutenzione dell’unità immobiliare che possano pregiudicarne l’abitabilità. Non potranno prendere residenza nell’unità immobiliare soggetta a garanzia altre persone, ad eccezione dei familiari del richiedente.

Qualora si verifichi anche una sola di queste situazioni, il contraente avrà tempo dodici mesi per restituire interamente alla banca o all’istituto di credito erogante il capitale ottenuto in prestito, oltre agli interessi e spese maturati a quella data.

In caso contrario l’ente avrà la facoltà di procedere alla vendita dell’immobile al valore del mercato, decurtando il 15% per ogni anno fino al momento della vendita effettiva.
Benché siano ammesse tutte le tipologie di immobili, può accadere che l’istituto rifiuti il prestito in presenza di unità ipotecate oppure gravate da vincoli artistici o paesaggistici, in quanto potrebbero risultare difficilmente rivendibili.
Ogni istituto ha facoltà di stabilire, in accordo con la controparte, i tassi di interesse da applicare al prestito.

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