Illecito penale tributario e confisca dei beni

Con l’introduzione del D. Lgs n. 74 del 2000 è stato introdotto l’art. 12 bis il quale prevede che in caso di condanna (o patteggiamento) per un illecito penale tributario è comunque obbligatoria la confisca  dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato. Il nuovo art. 10 del D. Lgs 158 del 2015 riprende pertanto la disposizione prevista dalla legge n. 244 del 2007 in tema di confisca obbligatoria per delitti tributari prevedendo una collocazione più adeguata.

Pertanto, in caso di pronuncia di sentenza di condanna o in caso di patteggiamento come previsto dall’articolo 444 Cpp, al giudice spetterà la decisione di attuare in modo obbligatorio o meno la confisca di ciò che è destinato a commettere il reato (prezzo del reato) ovvero ciò che dal reato è derivato (destinato ad essere il profitto). Ricordiamo che la procedura della confisca è prevista dall’articolo 240 Cp che pone un vincolo di non disponibilità sui beni del reo e si realizza con l’espropriazione dello Stato del prezzo o del profitto del reato.

In base alla nuova dicitura viene espressamente chiarito che la confisca non riguarda la parte che il contribuente in ogni caso si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso contrario vi sarebbe una duplicazione della sanzione. Pertanto qualora il contribuente prima della sentenza del fisco raggiunga un accordo con l’Agenzia delle Entrate per il pagamento rateale, la successiva confisca dovrà in ogni caso tener conto di quanto versato, tenendo presente la rateazione effettuata dall’imputato e non potrà comunque avere come riferimento l’intero ammontare del profitto del reato.

Occorre inoltre tener presente la sentenza n. 39187 del 18 Settembre 2015 attraverso la quale la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di reato tributario deve comunque essere revocato il sequestro per equivalente che viene disposto sui beni dell’indagato nel caso in cui l’amministrazione finanziaria abbia disposto l’annullamento della pretesa.

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