Licenziamento: quando è discriminatorio
Il licenziamento può avvenire solo se sussistono i presupposti per giusta causa o per un motivo giustificato. Esistono ancora situazioni in cui il licenziamento è discriminatorio.
Si parla di giusta causa di licenziamento quando il dipendente ha un comportamento scorretto tale da non esserci più le basi per proseguire l’attività lavorativa.
Cosa si intende per licenziamento discriminatorio
È discriminatorio il licenziamento dovuto a ragioni di genere, vale a dire basate sul sesso, su ragioni politiche, religiose, razziali, etniche, nazionali, di orientamento sessuale o di handicap.
L’articolo 3 della legge 108 del 1990, dispone: “ Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell’art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell’art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti”.
Quando il licenziamento è ritorsivo
Si può considerare ritorsivo il licenziamento posto in essere dal datore di lavoro come reazione, ingiusta e arbitraria, ad un comportamento legittimo del lavoratore.
Si parla di licenziamenti nulli nelle condizioni di matrimonio, violazione del divieto di licenziamento durante la gravidanza fino al termine del periodo di interdizione e fruizione dei congedi parentali.
Il licenziamento discriminatorio e il licenziamento ritorsivo, come tali accertati nel corso del giudizio, sono nulli, con la conseguenza che il datore di lavoro viene condannato a risarcire il dipendente ed a riassumerlo.
La riforma Fornero, così come il recente decreto legislativo 23/2015, con la sanzione reintegratoria collegata al licenziamento discriminatorio, stabilisce che, a prescindere dal numero degli impiegati di una azienda, il datore di lavoro deve reinserire il dipendente nel posto di lavoro e corrispondergli un risarcimento in denaro con un importo minimo pari a 5 mensilità di retribuzione.
In caso di licenziamento nullo è necessario rivolgersi ad uno studio di consulenza del lavoro per un supporto completo e strategico per la risoluzione tempestiva delle criticità o rivolgersi ad uno studio legale del lavoro per intraprendere un’azione legale verso il proprio datore di lavoro.