Assegno sociale: il contributo statale che dal ’96 ha sostituito la pensione sociale

L’assegno sociale è un contributo in denaro che lo Stato eroga, dietro presentazione di apposita domanda, a quei cittadini italiani che si trovino in una condizione economica evidentemente disagiata. Per ottenerlo è necessario avere un reddito che non superi una precisa soglia. Tale cifra è annualmente determinata da un’apposita legge per poter rientrare nella categoria di reddito prevista per l’assegno sociale.

L’assegno sociale è la prestazione statale che a partire dall’inizio del 1996 ha preso il posto della “pensione sociale”.

Questo contributo viene erogato a quei cittadini il cui reddito personale non superi il limite prefissato dalla legge nel caso di persone NON coniugate, mentre per le persone coniugate, sarà il reddito cumulativo di entrambi i coniugi a determinarne il diritto al contributo.
Non è più considerata una pensione, anche perché l’assegno sociale si configura come misura transitoria.

Caratteristiche dell’assegno sociale (ex pensione sociale)

L’assegno sociale è erogato provvisoriamente e le pratiche per verificare il possesso di ogni singolo requisito (reddito e residenza) sono ripetute ogni anno. L’assegno sociale non è trasferibile (non spetta agli eredi) e non si può esportare, infatti si può erogare esclusivamente sul territorio italiano.

Nel caso in cui il titolare di assegno sociale dovesse anche solo soggiornare all’estero per più di trenta giorni, il contributo è sospeso d’ufficio. E se passa un anno a partire dalla sospensione, il contributo è definitivamente revocato.
All’assegno sociale non è attribuita alcuna trattenuta IRPEF.

I requisiti

Per avere diritto a ricevere l’assegno sociale, occorre possedere questi requisiti:

  • Aver compiuto il 65° anno d’età + 3 mesi;
  • Trovarsi in condizioni di bisogno economico;
  • Essere cittadini italiani;
  • Se si è cittadino straniero comunitario occorre essere iscritti all’anagrafe del comune ove si risiede;
  • Se si è cittadino straniero extracomunitario: essere in possesso di regolare permesso di soggiorno CE per coloro che soggiornano da lungo periodo (il documento che antecedentemente si chiamava “carta di soggiorno”);
  • Risiedere effettivamente, stabilmente e continuativamente da non meno di dieci anni sul territorio italiano.

assegno sociale

Come presentare la domanda

La domanda per ricevere l’assegno sociale deve essere inviata esclusivamente telematicamente, per il tramite di uno dei seguenti mezzi:

  1. Via internet, sul sito dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, inps.it, utilizzando il proprio Personal Identification Number (PIN);
  2. Telefonicamente, chiamando il numero gratuito da telefonia fissa 803164 del contact center integrato, oppure con chiamata a pagamento da telefonia mobile al numero 06164164 (si paga secondo le tariffe del proprio gestore di telefonia mobile);
  3. Recandosi personalmente presso un patronato o qualsiasi altro intermediario dell’INPS, utilizzando il servizio telematico messo a disposizione dallo stesso.

Da quando si ha diritto all’assegno sociale?

Il primo pagamento decorrerà a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell’invio della domanda, sempre che risulti soddisfatto ogni requisito previsto dalla vigente normativa.

A quanto può ammontare al massimo l’assegno sociale?

L’assegno può ammontare al massimo alla cifra di € 448,52 erogato per tredici mensilità annuali. Per l’anno duemilaquindici si è imposto un limite reddituale di € 5.830,76.

Chi ha diritto al massimo importo dell’assegno sociale?

  • Tutti coloro che, NON coniugati, non siano titolari di reddito alcuno;
  • Tutti i soggetti coniugati il cui reddito cumulativo (il proprio sommato a quello del/della consorte) sia inferiore a quello previsto annualmente per l’assegno.

Chi ha diritto all’importo ridotto dell’assegno sociale?

  • Tutti i soggetti che, non coniugati, abbiano un reddito che non raggiunga l’importo annuo del contributo;
  • Tutti i soggetti coniugati il cui reddito cumulativo non raggiunga la misura del doppio dell’importo annuo del contributo.

Come viene effettuato il calcolo reddituale?

Per il calcolo finalizzato alla concessione dell’assegno sociale verrà considerato il reddito di chi presenta la richiesta e, eventualmente, del coniuge,  in questo modo:

  • Reddito assoggettabile ad IRPEF, ma al netto di imposte e contributi;
  • Reddito esente da imposte;
  • Reddito assoggettato a ritenuta d’imposta alla fonte (vincite da concorsi a premi, sia istituiti dallo Stato che da società o privati, vincite per gioco d’abilità e derivanti dalla sorte);
  • Reddito assoggettato ad imposte sostitutive (interesse bancario o postale, da titoli di Stato, interessi attivi, premi derivanti da titoli e/o obbligazioni, ecc.)
  • Reddito da terreni e/o fabbrciati;
  • Pensione di guerra;
  • Rendita vitalizia versata dall’INAIL;
  • Pensione diretta erogata da Stato estero;
  • Pensione derivante da invalidità civile;
  • Assegno alimentare corrisposto per norme del codice civile;

Cosa NON viene conteggiato nel calcolo reddituale?

  • Il trattamento di fine rapporto o eventuale anticipazione sul trattamento medesimo;
  • Redditi da abitazione principale;
  • Eventuale competenza arretrata assoggettata a tassazioni separate;
  • L’indennità d’accompagnamento per invalidità civile;
  • Assegni vitalizi erogati ad ex combattenti per la prima guerra mondiale;
  • Eventuale arretrato per prestazioni lavorative svolte all’estero.