Il codice tributo 1668 si riferisce agli interessi dovuti per il pagamento dilazionato di tributi rateizzabili nella sezione pertinente del modello F24. Non è un codice generico per tutte le sanzioni da ravvedimento operoso, anche se nelle vecchie guide questi concetti vengono talvolta confusi.
Che cosa identifica esattamente
Nella banca dati ufficiale dell’Agenzia delle Entrate la descrizione è «Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili sezione 2 del modello di versamento unitario». Il versamento riguarda gli interessi delle rate per cui la normativa ne consente la dilazione.
Quando può servire il codice 1668
Ad esempio quando un’imposta erariale rateizzabile viene pagata in più rate, il contribuente può dover esporre separatamente gli interessi relativi alle rate successive alla prima. Per le addizionali regionali e altri tributi possono essere previsti codici diversi: non è corretto applicare 1668 indiscriminatamente.
Come compilare la sezione Erario
Per i casi indicati nella scheda ufficiale si utilizza la sezione Erario, indicando 1668 come codice, l’anno di riferimento e l’importo dovuto a titolo di interessi nella colonna a debito. L’importo è quello calcolato per la rateazione specifica, non quello mostrato nell’esempio generico dell’Agenzia.
Interessi di rateazione e sanzioni da ritardo non sono la stessa cosa
Gli interessi sulle rate compensano la dilazione concessa; gli interessi legali e le sanzioni del ravvedimento derivano invece da un ritardo o da un’omissione e seguono regole proprie. Per regolarizzare una violazione non basta quindi compilare automaticamente una riga con 1668.
Controlli utili prima dell'invio
Verifica il tributo principale, il piano delle rate, l’anno e i codici di interesse previsti per quella imposta. Conserva una copia del calcolo e della quietanza F24 e, se non sei sicuro del codice, consulta le istruzioni dell’Agenzia.
Fonti e verifiche
Controllo delle fonti effettuato il 6 novembre 2026. Per scadenze, condizioni economiche o fattispecie personali prevalgono gli atti e le istruzioni ufficiali applicabili.